Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
123. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'importo del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di cui alla legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni è equiparato ad alla corrispondente indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori residenti in Svizzera. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità della gestione con contabilità separata di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni.