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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.466. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.466.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123. 1. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Ai fini del computo di cui al precedente comma i singoli anni lavorati nell'ambito della fascia di età che va da 18 a 40 anni di età anagrafica del singolo lavoratore si intendono raddoppiati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».

ex 1. 577.