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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.460. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.460.

  Sostituire il comma 122 con il seguente:
  122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014,100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-nonies dell'articolo 17 della presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
   395-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
   395-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 395-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
   395-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
   395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    a) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
   395-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 395-quinquies e 395-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
   395-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
  395-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 395-octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

ex 1. 3109.