Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
118. 1. La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore o del pensionato, da parte del sostituto di imposta, può avere ad oggetto solo le somme effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore o del pensionato. Conseguentemente, è fatto divieto assoluto, al sostituto di imposta, pretendere la restituzione delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali operate nei confronti del lavoratore o del pensionato. Il sostituto di imposta regolerà tali ritenute con gli enti impositori. La disposizione si applica anche per i rapporti di restituzione degli indebiti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.