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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.445. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.445.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore o del pensionato, da parte del sostituto di imposta, può avere ad oggetto solo le somme effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore o del pensionato. Conseguentemente, è fatto divieto assoluto, al sostituto di imposta, pretendere la restituzione delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali operate nei confronti del lavoratore o del pensionato. Il sostituto di imposta regolerà tali ritenute con gli enti impositori. La disposizione si applica anche per i rapporti di restituzione degli indebiti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ex 1. 3068.