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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.437. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.437.

  Dopo il comma 111, aggiungere i seguenti:
  111-bis. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dal 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo si applica limitatamente ai veicoli di nuova immatricolazione, con esclusione degli autoveicoli per trasporto promiscuo ad alimentazione elettrica o ibrida».
  111-ter. Il primo periodo del comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  111-quater. Il relativo onere, valutato in 110 milioni per il 2014, 80 milioni per il 2015 e 60 milioni per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di pane corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze”.

ex 1. 1297.