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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.43. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.43.

  Dopo il comma 9 aggiungere l seguenti:
  9.1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle Regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa:
   a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizioni sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220.
   b) entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della coesione territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle Regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.

  9.1.1. Le Regioni di cui alla lettera a) del comma 9.1. possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a).

ex 1. 262.