stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.426. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.426.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 115/2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 e dall'articolo 12 comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2 comma 1 lettere q) e s) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale.

ex 1. 314.