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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.425. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.425.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100.1. Al fine di ridurre il rischio di aumento degli oneri per il sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità con le quali il Gestore dei Servizi Energetici, adotta opportune strategie di vendita sul mercato nazionale ed estero dell'energia elettrica ritirata nell'ambito dei regimi di incentivazione gestiti e degli articoli 6 e 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, anche attraverso la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, su mercati a termine ed eventualmente al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di norma utilizzato dallo stesso Gestore. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura, in ogni caso, l'equilibrio economico del Gestore dei Servizi Energetici mediante specifiche disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

ex 1. 2279.