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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.424. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.424.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. Il GSE, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di monitoraggio e di erogazione di incentivi alla produzione elettrica ed in particolare dei controlli previsti all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, predispone un'anagrafica unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione con potenza nominale inferiore a 10 MVA. Per tale finalità, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il produttore è tenuto a censire il proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco identificativo del medesimo.
  100-ter. Il GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al fine del censimento di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i produttori ed i gestori di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il popolamento dell'anagrafica di cui al comma 1 anche per impianti già entrati in esercizio, secondo le modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE.
  100-quater. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i propri provvedimenti per le finalità di cui al comma 100-bis, garantendo una razionalizzazione dei flussi informativi tra il GSE, i gestori di rete e Tema, e determina altresì le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per la gestione del sistema di anagrafica, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

ex 1. 2265.