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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.423. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.423.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. Al fine di ridurre gli oneri per il sistema, con riflessi positivi quanto a riduzione delle componenti tariffarie nella fornitura di energia elettrica e gas per le famiglie ed imprese, e per evitare che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE, per le attività inerenti i meccanismi di sostegno ed incentivazione alle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica ed ai biocarburanti ricadano sui consumatori finali, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto ministeriale definisce i corrispettivi a valere su tutti i soggetti che beneficiano dei suddetti meccanismi, avente l'obiettivo di razionalizzazione e uniformare i vari corrispettivi amministrativi ad oggi applicati ai diversi regimi di incentivazione gestiti dallo stesso Gestore.
  100. 2. Il decreto di cui al comma 100.1 deve, in particolare, prevedere la definizione di un corrispettivo unico, corrisposto dai soli soggetti beneficiari, che si compone di un contributo fisso, inteso a copertura dei costi fissi di istruttoria, e di un contributo annuo, variabile e in funzione del meccanismo di incentivazione, a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo. Per l'emissione di titoli energetici, deve essere previsto un contributo per ciascuna operazione di emissione, ritiro e annullamento effettuata dal Gestore.
  100. 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura in ogni caso la copertura dei costi di funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici, non già coperti dal corrispettivo di cui al comma 100.2, mediante le componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas, e garantisce, al contempo, l'equa remunerazione del capitale investito per la gestione delle attività istituzionali affidate al medesimo Gestore.
  100. 4. Le eventuali eccedenze del gettito raccolto, in attuazione del comma 100.2, sono accantonate, su base annuale, dal Gestore dei Servizi Energetici, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di garantire inadempienze da parte dei soggetti beneficiari nel versamento dei corrispettivi, anche al fine di non gravare ulteriormente sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas.

ex 1. 2255.