Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
100. 1. I distretti industriali, qualora regolarmente costituiti in base alla normativa vigente, sono considerati come unico soggetto giuridico destinato a fruire degli effetti conseguenti alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.