stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.420. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.420.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:
  99-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di Conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 7-bis con il seguente:
    «I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1o settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE».

ex 1. 530.