Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97 ai fini dell'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato non è richiesto il requisito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 368/2001 nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003.