Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97 che occupino meno di quindici dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.