Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.