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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.392. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.392.

  Al comma 87, lettera c), numero 3), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2014, con le seguenti: al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 530-ter, aggiungere il seguente:
   530-bis. A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

vedi 1. 2511.