stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.39. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.39.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il «Fondo di sostegno alle Regioni nei processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale o di crisi», di seguito denominato «Fondo». Il «Fondo» interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta regionale di ciascuna Regione interessata mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, sia anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 7-ter.
  7-ter. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1990, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   c) pari al 3 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   d) pari all'1 per cento del fatturato fine ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 13.000 euro se emittente radiofonica locale».

ex 1. 2140.