Al comma 87, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016;
3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 20 del 2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile.