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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.382. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.382.

  Dopo il comma 84 aggiungere il seguente:
  84-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente senza alcuna singola limitazione. A partire dall'anno 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relative alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
   b) all'articolo 70, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2016 è consentito ai giovani dai 18 ai 29 anni ed ai soggetti definiti svantaggiati ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2013 effettuare prestazioni di lavoro accessorio a favore di committenti imprenditori commerciali operanti nel settore del turismo o dei servizi, in deroga al tetto di cui al comma precedente, fino al raggiungimento del limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutato ai sensi del comma 1.
   c) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in agricoltura.
   d) all'articolo 72, comma 1, le parole: «carnet di buoni orari», sono sostituite dalle seguenti: «carnet di buoni».
   e) all'articolo 72, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  4-ter. Qualora l'acquisto e il rimborso del voucher avvenga direttamente presso le sedi INPS o per via telematica è previsto, per il concessionario, un compenso pari al 2 per cento dell'importo del voucher per la gestione del servizio.
   f) all'articolo 72, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, di concerto con l'INPS, le modalità necessarie e gli strumenti atti a potenziare e semplificare l'accesso ai mezzi informatici disponibili e diretti a rendere più snello il flusso di dati necessari a gestire i rapporti; in merito è fissato al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per la presentazione di un decreto ministeriale atto a regolare tali modalità».

ex 1. 2424.