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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.372. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.372.

  Dopo il comma 80 aggiungere il seguente:
  80-bis. Allo scopo di sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'attuazione di meccanismi di flessibilità positiva per i lavoratori maturi, pur nella consapevolezza che la misura prevista non risolve la questione della disoccupazione giovanile, ma nella convinzione che possa contribuire a rinnovare le amministrazioni e le aziende e, comunque, a ridurre il numero dei giovani inoccupati e disoccupati è istituito il meccanismo della cosiddetta staffetta generazionale. Allo scopo di favorire il ricorso al meccanismo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, sono stabilite misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive in funzione della entità della rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. La maggior misura delle riduzioni e rimodulazioni previste dal periodo precedente si applica ai contratti di lavoro a tempo parziale intercorrenti con soggetti di età superiore ai 60 anni di età che conseguono entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, grazie al risparmio conseguito, con contratto di lavoro a tempo parziale, e per un tempo lavorativo non inferiore a quello dei lavoratori predetti, due giovani inoccupati o disoccupati di età superiore ai diciotto anni ed inferiore ai ventinove anni compiuti. L'adesione del singolo lavoratore in possesso dei predetti requisiti è su base volontaria, e prevede una riduzione di orario fino al 50 per cento. Ove consentito dalla normativa vigente, uno dei due giovani assunti come previsto ai sensi del terzo periodo del presente comma, deve essere figlio del lavoratore che accetta di andare anticipatamente in pensione.

ex 1. 35.