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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.357. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.357.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) 50 euro se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 108, aggiungere i seguenti:
   108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
   108-ter. Nel patrimonio mobiliare ai fini dell'imposta mobiliari sono inclusi:
    a) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
   108-quater. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, non ché gli immobili destinati ad abitazione principale.
   108-quinquies. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
    1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
    2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
    3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
    4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
    5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

  5. Entro il 28 febbraio 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i criteri e parametri ai fini del calcolo del valore dei patrimoni immobiliari.
   108-sexies. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
   109-septies. L'imposta è versata in due rate rispettivamente fissate al 16 giugno e al 16 dicembre.
   110-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità applicative dell'imposta progressiva sui grandi patrimoni.

ex 1. 1041.