Al comma 62, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:
”4.1. Quota parte delle risorse aggiuntive di cui al comma 4 è finalizzata alla riconversione e valorizzazione delle sedi non utilizzate dal Ministero della difesa, con particolare riferimento alle ex caserme dismesse oggetto di accordo interistituzionale fra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, indirizzata a nuove sedi per gli Archivi di Stato. Allo scopo di tutelare lo studio e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e politico del nostro Paese, l'assegnazione della suddetta quota è volta ad agevolare una riqualificazione funzionale delle predette sedi in favore degli Archivi di Stato, con particolare riguardo agli Archivi destinatari di rilevanti versamenti documentali anticipati.