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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.256. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.256.

  Sostituire il comma 62 con il seguente:
  62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali».

vedi 1. 1385.