stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.201. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.201.

  Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:
  48-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono estese anche alle opere di importo superiore a 100 milioni di euro, fino all'ammontare complessivo di spesa annua per la compensazione del credito d'imposta pari a 500 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127.1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al presente comma sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

ex 1. 3002.