stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1683. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1683.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ex 0. 1. 4025. 4