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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1662. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1662.

  All'articolo 1, al comma 505, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis. All'articolo 13, comma 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.»
  La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere in fine, le parole: ”, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

ex 1. 1945