Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'aliquota base di cui al comma 6 è incrementata:
1) dello 0,1 per cento per il terzo e quarto immobile in possesso, e relative pertinenze;
2) dello 0,2 per cento per ogni immobile in possesso oltre il quinto, e relative pertinenze.
L'incremento dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.
b-ter) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis) L'aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.”.