Sostituire il comma 489 con il seguente:
489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.