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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1614. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1614.

  Sostituire il comma 478 con il seguente:
  478. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci, fermo restando che il comune può comunque individuare ulteriori categorie e prevedere riduzioni ed esenzioni parziali nel corso dell'anno:
   a) abitazione occupata da famiglia numerosa;
   b) abitazione occupata da famiglia il cui percettore principale di reddito è disoccupato o in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, anche in deroga, o in mobilità;

   c) abitazione occupata da persona adulta sola con minori a carico o familiari disabili anche adulti a carico;

   d) abitazioni occupate da una o più donne vittime di violenza domestica;

   e) abitazioni i cui titolari siano dipendenti delle Forze di polizia o delle Forze armate in servizio presso strutture al di fuori del comune di residenza o all'estero;

   f) abitazione occupata da pensionati non autosufficienti;

   g) abitazioni con unico occupante;

   h) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

   i) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

   j) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

   k) fabbricati rurali ad uso abitativo.

ex 1. 213