Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
39-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
39-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
39-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
39-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 2.000;
2015: – 2.000;
2016: – 2.000.