Al comma 38, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli immobili situati nei territori soggetti al regime del libro fondiario, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede allo svincolo delle somme depositate solo dopo aver presentato la domanda di intavolazione o annotazione e aver verificato che essa non sia preceduta da iscrizioni pregiudizievoli, anche solo presentate, diverse da quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti. Si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.