Dopo il comma 376, aggiungere il seguente:
376-bis. Al fine di concorrere al processo di revisione della spesa pubblica, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono equiparate, nel rispetto dei vincoli sanciti dalle tavole di fondazione e dagli statuti delle singole istituzioni, alla disciplina già prevista per gli enti del servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operano nei settori dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.