Dopo il comma 368, aggiungere il seguente:
368-bis. Per l'anno 2014, e per le spese di personale dei Comuni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finanziate con contributi specifici finalizzati al sostegno all'occupazione, non si applica l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione opera nel limite di 5 milioni di euro l'anno 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2014: – 5.000.