Dopo il comma 352-bis aggiungere il seguente:
352-ter. Le Regioni che alla data di cui al comma precedente non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di unità di personale in posizione di comando, possono procedere con risorse proprie e nei limiti dei rispettivi contingenti, all'inquadramento nei rispettivi ruoli, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza, del personale di ruolo delle altre pubbliche amministrazioni rientranti nello stesso comparto di contrattazione in servizio presso le Regioni in posizione di comando alla data del 30 settembre 2013 che ne fa richiesta.