Sostituire il comma 343 con il seguente:
343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:
«117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed un rappresentante dei comuni di confine per ciascuna provincia di confine vengono definiti:
a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo all'Organismo di indirizzo al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi. Ai sensi del comma 117-bis l'Organismo di indirizzo cessa la sua attività con il termine dei procedimenti di cui al presente comma».