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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1294. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1294.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. Dopo il comma 22 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 9, sono aggiunti i seguenti:
  «22-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, altresì ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.
  22-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2014, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 22-bis.
  22-quater. L'indennità di cui al comma 22-bis è riconosciuta a valere sulle somme di cui al comma 22-ter. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono preordinate le somme di cui ai contributi definiti al comma 22-ter nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso all'indennità di cui al comma 22-bis.
  22-quinquies. Per il solo anno 2014 l'indennità di cui al comma 22-bis è erogata a partire dal 1o gennaio 2015.»

ex 1. 3108.