Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:
326.1. Sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dall'anno 2014, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, come modificato dall'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013. I risparmi di spesa derivanti dalla presente disposizione sono destinati al Fondo indennizzi dell'INPS.