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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1274. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1274.

  Al comma 322, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

  Conseguentemente, dopo il comma 391 aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, dopo le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento;
   b) ai commi 9-10-11 e 12, le parole: Io gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: Io gennaio 2014;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;
   e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;
   f) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.

ex 0. 1. 3438. 1.