Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
321-bis. All'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente comma 3:
«3. Al personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, dei vigili del fuoco e delle Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale volontario in ferma breve e prefissata, le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente per le sedi di servizio dell'Amministrazione di appartenenza».