Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
321-bis. All'articolo 4 della legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il personale dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 1, può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni. Ai fini del collocamento a riposo d'ufficio, il limite ordinamentale previsto per detto personale in relazione al grado o qualifica di appartenenza, è equiparato al personale tecnico della Polizia di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337».