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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1266. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1266.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:
    1) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
    2) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro».

ex 1. 3187.