Dopo il comma 321, aggiungere i seguenti:
321-bis. All'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso;
321-ter. All'articolo 3, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ”Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico della Rai-radiotelevisione Italiana S.p.A. nell'ambito di rapporti di lavoro di natura artistico-professionale, compresa la conduzione di trasmissioni di qualunque genere, non può superare quello percepito da un Parlamentare della Repubblica.