Dopo il comma 320, aggiungere il seguente:
320-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dopo il comma 9-ter aggiungere il comma 9-quater: «Gli enti territoriali richiamati all'articolo 14 comma 24-bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, possono, permanendo il fabbisogno organizzativo, le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni che certificano per l'anno in corso una riduzione della spesa personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti; procedere prioritariamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori individuati al medesimo comma 24-bis, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato».