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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1251. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1251.

  Dopo il comma 311, aggiungere i seguenti:
  311-bis. I commi 54-55 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 22, sono abrogati.
  311-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.».

  Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, dopo le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9-10-11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62, 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»
   f) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.

ex 1. 829.