Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308.1. All'articolo 19, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari, possono, a far data dal 1o gennaio 2015, bandire con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale che alla data di entrata in vigore del presente comma risulta incaricato di funzione dirigenziale ai sensi del comma 6 e del comma 6-bis».