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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1237. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1237.

  Sostituire il comma 306 con i seguenti:
  306. I compensi professionali spettanti per effetto di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 50 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Il comma in oggetto si applica a tutte le liquidazioni definite con sentenza emessa in data successiva al 1o gennaio 2014.
  306.1. All'articolo 22 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni dopo le parole: «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ridotti del trenta per cento per i contratti di lavoro stipulati dopo il 1o gennaio 2014».

ex 1. 803.