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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1233. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1233.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:

  308.1. Al fine di prevenire e contrastare le stragi di lavoratori e lavoratrici occupate in nero da imprese inesistenti o che violano le norme in materia di sicurezza e salute, oltreché assicurative e previdenziali, nel triennio 2014-2016 è predisposto un piano di controlli, in particolare nei distretti e siti produttivi ad alta intensità, da parte del personale ispettivo di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
  308.2. Al fine di consentire la predisposizione del piano di controlli di cui al comma 308-bis del presente articolo, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale».
  308.3. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro possono procedere, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per ciascun anno. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale.
  308.4. Gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 308-bis a 308-quater non possono in ogni caso superare il limite massimo annuo di 350 milioni di euro.

ex 1. 3018.