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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1225. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1225.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, con priorità per le attività delle forze dell'ordine e della sicurezza, nonché, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati in via prioritaria alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e, a domanda, alle suddette cooperative ed associazioni.».

ex 1. 1357.