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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1218. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1218.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
  369-bis. Le spese degli enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.
  369-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 369-bis pari a un massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede attraverso quanto disposto dal comma 300-bis.

ex 1. 2344.