Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:
292-bis. All'articolo 23 del regio-decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, dopo le parole: «in proporzione della loro capacità di produzione» sono aggiunte le seguenti: «Sono esenti dal pagamento del contributo le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.».